mercoledì 28 aprile 2010

Niente balle: le varianti urbanistiche “automatiche” sono illegittime.





Tale è la fregola di dimostrare che se sotto la volta celeste qualche cosa esiste, questa cosa, anche se del tutto immaginaria, può esistere solo “grazie al PD” (questa è la frase oscena che si ritrova ossessivamente sparpagliata in tutto ciò che egli dice), che Archetti ha immesso nel blog del PD un comunicato sconclusionato su un incontro con i revisori dei conti del Comune di Limbiate, che risulta scritto e pubblicato addirittura prima dell’incontro stesso [I Revisori dei Conti: delibera illegittima]. Come lui stesso dice, l’incontro è avvenuto “in serata” (del 26 aprile), ma il comunicato risulta pubblicato alle ore 18.09 dello steso giorno. In realtà Archetti nel pomeriggio del 26 aveva già pubblicato un post nel quale diceva cose altrettanto sconclusionate. Uscito dall’incontro felice come una pasqua per essersi fatto infinocchiare insieme a Terragni, Binacchi, Pecora, e convinto di essersi ricollocato al centro della scena politica, ha modificato il titolo del post precedente per renderlo ancor più fuorviante, ha cancellato l’aria fritta che lo riempiva e l’ha sostituita con un altro testo – che così risulta scritto e pubblicato prima dell’incontro!

Il tasso di credibilità di questo comunicato sarebbe zero (oppure di un grado lì vicino): la sintassi periclitante e l’abbondanza di termini usati a casaccio sono (ancora una volta) indici della scarsa disposizione del coordinatore di un partito che ha circa il 20% di voti a cogliere gli aspetti essenziali di un discorso e a riassumerlo correttamente. Ancora una volta Archetti dimostra di non sapere (o non volere?) cogliere l’essenziale di una questione che è soprattutto politica, e non solo giuridico-amministrativa. Tuttavia egli ancora si avventura ad usare il termine “illegittimità”, una volta a proposito del “bilancio” (quale?), e un’altra a proposito della “delibera” (quale?). Non solo, egli parla di denunce senza precisare di cosa, e chi le avrebbe presentate a chi e dove, a fronte delle quali i revisori avrebbero maturata l’intenzione, resa pubblica (quando, e come?), di “fare chiarezza sull’argomento”, e della loro “volontà di ricorrere ad una consulenza legale in materia (a spese di chi?), prima di esprimere un giudizio definitivo”.

Sarebbe inaudito!!! Il Comune di Limbiate pagherebbe molte decine di migliaia di euro a tre specialisti che però non sarebbero in grado di controllare, alla luce delle leggi esistenti, la legittimità di ciò che viene scritto nei bilanci del Comune e che dovrebbero ricorrere a loro volta ad un consulente! E vorrebbero chiedere (al presidente del consiglio comunale e non direttamente al ragioniere comunale!) le pezze giustificative delle cifre dei bilanci, che dovrebbero essere sempre e immediatamente a loro disposizione! Tuttavia, sembrerebbe dallo sgrammaticato comunicato di Archetti, costoro sarebbero in grado di giurare che le procedure di vendita già bandite erano regolari! E Archetti e gli altri se la bevono fino in fondo!

La questione centrale da affrontare con dei revisori dei conti, non era la "legittimità della delibera”. Di quale delibera ciancia Archetti? La delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 20 febbraio 2009 era del tutto legittima, ma non lo è affatto la delibera della Giunta Comunale n. 68 del 7 aprile 2010. Questo era ed è fuori discussione, tanto che quest'ultima delibera è stata stralciata dal bilancio. È basata su una norma che non esiste più: la consulenza legale è solo fumo negli occhi.

La questione centrale era bensì la legittimità delle cifre provenienti dalle vendite dei terreni inserite nei bilanci. I revisori dovrebbero sapere già quali rapporti giuridici relativi alle vendite dei terreni erano non solo già conclusi, ma anche non più impugnabili l'8 gennaio 2010: il criterio discriminante è questa data, nella quale la sentenza n. 340/2009 della Corte Costituzionale è divenuta pienamente efficace. Da qui si deve partire per giudicare la legittimità dei conti Chi avesse voluto presentarsi all'incontro senza essere disposto a farsi infinocchiare, avrebbe dovuto prepararsi facendosi mostrare prima i documenti dal ragioniere comunale e/o dal segretario comunale, per poi, eventualmente, chiedere conto ai revisori delle loro dichiarazioni di convalida del bilancio di previsione 2010. Invece, come era prevedibile senza grandi sforzi d’immaginazione, Archetti & C. si sono fatti infinocchiare non solo sul bilancio di previsione 2010, nel quale si prevede che il 23% (!) delle entrate provenga da vendite di terreni che per il momento non possono essere previste, ma anche sul consuntivo 2009, poiché potrebbero essere state accertate entrate sulla base di rapporti giuridici instaurati nel 2009 (anno in cui sono stati espletati due bandi), ma non conclusi alla data dell'8 gennaio 2010, che pertanto sarebbero illegittimi. La promessa della relazione del presidente del consiglio comunale (e perché mai non, direttamente, del ragioniere comunale?) avrebbe solo lo scopo di tentare di insabbiare un'eventuale denuncia alla magistratura.

Infine, come è possibile che Archetti, Terragni (che è stato sindaco per tre volte!) e Binacchi (che è consigliere comunale da quando era in fasce, ed è stato anche assessore) si bevano che nel bilancio di previsione possono essere incluse le entrate, e di conseguenza le uscite, che si vuole, perché tanto è solo una previsione?! Nel bilancio di previsione possono essere inserite solo previsioni fondate e veridiche: è un principio stabilito dal T.U.E.L. e dai principi di contabilità il cui rispetto non è facoltativo. Di sicuro è illegittimo scrivere previsioni di entrate sulla base di norme illegittime. Non stiamo parlando della cassa comune di un gruppo di ragazzi dell'oratorio che progettano di fare le vacanze insieme, bensì del Bilancio di previsione del Comune!

Non vale la pena di dilungarsi ancora a commentare ciò che affastella Archetti nel suo comunicato. Per il senso dell’operazione, rinviamo al post Pretoriani e/o collaborazionisti del sindaco Romeo? Qui dobbiamo solo aggiungere questo: è evidente la “preoccupazione” dei revisori dei conti: ne hanno ben donde! Ma non certo per gli incontri con Archetti-Terragni-Binacchi-Pecora. L’origine delle loro “preoccupazioni” è la diffida protocollata dai sottoscritti il 19 aprile u.s., che è riportata qui di seguito.

E dunque: i revisori, e per loro tramite anche la giunta e i vari funzionari al suo servizio, hanno voluto dare indirettamente una risposta dilatoria alla nostra diffida? La nostra risposta è questa: o i diffidati adempiono a tutte le nostre intimazioni, o venerdì mattina 30 aprile depositeremo un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano e a quella della Corte dei Conti della Lombardia.

P.S. Il consigliere Pecora, che per voglia di protagonismo spesso e volentieri si dimentica di qualsiasi decoro, ha voluto tenere il piede in due scarpe: prima, ha firmato la diffida in contrasto con il gruppo di Rifondazione Comunista, dal quale ha dichiarato che si sarebbe dimesso, ma poi, annunciate le dimissioni al suo capogruppo Binacchi, si è fatto convincere a fare marcia indietro dal pianto disperato di costui - ed è andato all’incontro con i revisori (dove si è fatto infinocchiare come gli altri).



Egregi Signori:

Sindaco
Antonio Romeo

Assessori
Ultimo Vicentini, Giuseppe Bova, Luca Mestrone, Ernesto Grassi, Fausto Guerra, Tiziano Volpe, Vittorio Quartu

Segretario Generale
Dr. Gennaro Cambria

Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
Dr. Giuseppe Cogliati

Responsabile dell’Area Pianificazione Territoriale ed Ambientale
Arch. Enrico Galbiati

Coordinatore dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio Immobiliare
Geom. Ivan Cadei

COMUNE DI LIMBIATE


Oggetto: DIFFIDA AD ADEMPIERE


I sottoscritti, considerato che:

- il PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E ALIENAZIONI del Comune di Limbiate, allegato al Bilancio 2009, è stato approvato con delibera n. 12 del 20 febbraio 2009 ai sensi dell’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, che qui appresso si riporta:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 16 dicembre 2009, G.U. 07/01/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parte dell’art. comma 2 dell’art. 58 del d.l. sopra richiamato, sulla base delle seguenti argomentazioni: “ancorché nella ratio dell’art. 58 siano ravvisabili anche profili attinenti al coordinamento della finanza pubblica, in quanto finalizzato alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare degli enti, non c’è dubbio che, con riferimento al comma 2 qui censurato, assuma carattere prevalente la materia del governo del territorio, anch’essa rientrante nella competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni, avuto riguardo all’effetto di variante allo strumento urbanistico generale, attribuito alla delibera che approva il piano di alienazione e valorizzazione.

Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., in tali materie lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi (ex plurimis: sentenze nn. 237 e 200 del 2009).

Orbene la norma in esame, stabilendo l’effetto di variante sopra indicato ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l’eccezione dei casi previsti nell’ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale (sentenza n. 401 del 2007).

Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., restando assorbito ogni altro profilo.

Da tale declaratoria, tuttavia, resta esclusa la proposizione iniziale del comma 2, secondo cui «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica». Infatti, in primo luogo, la suddetta disposizione non risulta oggetto di specifiche censure. In secondo luogo, mentre la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all’accertamento che si tratta di beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, la destinazione urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti”.

- pertanto, a seguito della sentenza della Corte, l’inserimento degli immobili nel piano e la previsione della destinazione urbanistica non costituiscono immediatamente variante allo strumento urbanistico generale, come originariamente previsto dalla seconda parte del comma 2, dichiarato incostituzionale,

- è necessario, invece, che la deliberazione che dispone la destinazione urbanistica dell’immobile inserito nel piano delle alienazioni sia sottoposta al vaglio delle disposizioni regionali vigenti in materia di governo del territorio e di varianti agli strumenti urbanistici comunali, attraverso una procedura idonea a verificare “la conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni”;

considerato, ancora, che:

- l’art. 136 della Costituzione prevede che “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”; e l’art. 30 della Legge 11 marzo 1953 n. 87 disciplina ulteriormente gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale;

– la Cassazione ha più volte ribadito che "Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza”;

- ne consegue che una legge, anche se dichiarata incostituzionale, continua ad esplicare i suoi effetti solo per quei rapporti costituitisi e consolidatisi prima della sentenza della Corte Costituzionale per un principio che può definirsi "di legalità";

- la stessa legge dichiarata incostituzionale dovrà essere disapplicata, invece, per gli eventuali nuovi rapporti;

- in ogni caso, tuttavia, si dovrà ritenere abrogata la norma incostituzionale nei confronti dei rapporti non ancora costituiti, di quelli in corso di costituzione e di quelli non ancora perfezionati;

considerato, infine, che:

- il Comune di Limbiate il 21/01/2010 e il 07/04/2010, quindi dopo il giorno in cui la sopra citata sentenza della Corte Costituzionale è divenuta efficace (08/01/2010), ha pubblicato bandi di pubblico incanto per la vendita di immobili per i quali veniva ancora specificato: “con l’approvazione del PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E ALIENAZIONI DEL COMUNE DI LIMBIATE (MB), ai sensi dell’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, la destinazione urbanistica del PRG vigente degli immobili in oggetto è stata variata in ZONA D per l’insediamento di attività artigiane-produttive” - cioè omettendo di specificare che per effetto della sopra citata sentenza quelle varianti avevano perso ogni validità, e quindi gli immobili in questione mantenevano la destinazione urbanistica stabilita dal P.R.G. vigente anteriormente all’approvazione del “Piano delle valorizzazioni e alienazioni, ecc.”,

- la Giunta Comunale, in data 07/04/2010, con la delibera n. 68/2010 ha deliberato di “ADOTTARE il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al Bilancio di Previsione 2010”, fondando detta deliberazione ancora sul citato comma 2 dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, riportato integralmente nella delibera, come se fosse ancora valida la parte di esso che stabiliva che le varianti approvate con il “Piano delle alienazioni ecc.” non necessitavano di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata delle province e delle regioni, e non fosse stata dichiarata costituzionalmente illegittima, e quindi ormai inefficace, da una sentenza della Corte Costituzionale!;

- in data 9 aprile 2010 la Giunta Comunale ha preteso di porre in votazione nel Consiglio Comunale l’approvazione della citata delibera n. 68/2010, senza aver preventivamente esplicitato che essa figurava fra gli allegati del Bilancio previsionale 2010, e quindi senza aver esplicitato quale fosse il suo contenuto (surrettiziamente presentato poi, come semplice correzione delle intestazioni catastali di alcuni immobili!);

- solo le proteste dei gruppi di opposizione, allertati da uno dei sottoscritti, Salvatore Ricciardi, hanno indotto il funzionario dr. Cogliati (e non il Sindaco!), a dichiarare che la delibera G.C. n. 68/2010 veniva “stralciata”;

- il bilancio previsionale 2010, con una procedura dalla assai dubbia validità, è stato votato come “stralciato” della delibera G.C. n. 68/2010;

considerato tutto quanto è stato esposto sopra,

i sottoscritti Salvatore Ricciardi, residente in Via Archimede n. 8; Michelangelo Campisi, residente in Via Monte Bianco n. 133/1; Pierluigi Pecora, residente in Via Groane n. 53


diffidano le SS.VV. a :

- prendere atto della sentenza n. 340 del 16 dicembre 2009, G.U. 07/01/2010, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parte del comma 2 dell’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008;

- dichiarare che, per effetto della richiamata sentenza, devono essere considerate nulle tutte le situazioni giuridiche che sono state create in seguito ai bandi di pubblico incanto pubblicati posteriormente al 07/01/2010 per la vendita di immobili del Comune di Limbiate, la cui destinazione da tali bandi risultava variata con l’approvazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni del Comune di Limbiate, allegato al Bilancio 2009;

- dichiarare che, per effetto della richiamata sentenza, devono essere considerate nulle tutte le situazioni giuridiche ancora in corso di costituzione alla data dell’08/01/2010 e/o non ancora perfezionate, che sono state create in seguito ai bandi di pubblico incanto pubblicati anteriormente al 07/01/2010, per la vendita di immobili del Comune di Limbiate, la cui destinazione da tali bandi risultava variata con l’approvazione del PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E ALIENAZIONI DEL COMUNE DI LIMBIATE, allegato al Bilancio 2009;

- accertare nel bilancio consuntivo 2009 esclusivamente le entrate derivate da situazioni giuridiche create in seguito ai bandi di cui sopra espletati entro il 31/12/2009 e perfezionate alla data dell’08/01/2010;

- emendare il bilancio previsionale 2010, cancellando le somme previste in entrata per effetto di situazioni giuridiche conseguenti all’espletamento dei bandi di cui sopra ma non perfezionate o non ancora costituite alla data dell’08/01/2010 o comunque costituite successivamente;

- porre in votazione nel Consiglio Comunale il Bilancio previsionale emendato entro i termini di legge per l’approvazione (30 aprile 2010);

- mettere in mora i responsabili delle situazioni giuridiche che sono state create o proseguite ignorando e/o disattendendo gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale più volte richiamata, per qualsiasi danno che dovesse derivare al Comune di Limbiate dall’annullamento dei bandi e delle situazioni giuridiche conseguite al loro espletamento;

- dare immediatamente avvio alle procedure per la nuova approvazione del PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E ALIENAZIONIDEL Comune di Limbiate sulle base delle norme effettivamente vigenti;

- dare ai sottoscritti puntuale riscontro di aver adempiuto a quanto sopra diffidato entro il termine di dieci giorni dalla data odierna, in mancanza del quale i sottoscritti, decorso il termine indicato, trasformeranno la presente diffida in esposto-denuncia che sarà depositato alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti.

Distinti saluti.

Limbiate, 19 aprile 2010


Salvatore RICCIARDI

Michelangelo CAMPISI

Pierluigi PECORA

[Aggiunta dell’11 luglio 2012: l’articolo e la diffida che precedono sono stati pensati e scritti interamente da me,  Salvatore Ricciardi, e del tutto mie sono state sia l’idea dell’iniziativa politica sulla questione del piano delle alienazioni dei beni demaniali e delle cifre fittizie inserite nei bilanci comunali (preventivo e consuntivo), sia la proposta dei modi in cui svolgerla dentro e fuori del Consiglio Comunale; l’una e l’altra inizialmente erano state entusiasticamente accettate da Archetti, Campisi, Terragni & C. I contenuti dell’iniziativa e i vari momenti in cui si è svolta, con le giravolte e i voltafaccia di alcuni, nel Consiglio e fuori, si possono ricostruire leggendo i seguenti articoli:


Alla fine, restai solo a sostenere l'idea di ricorrere alla magistratura, e naturalmente non mi fu possibile farlo da solo. Questa precisazione viene fatta esclusivamente per ristabilire la verità e ridimensionare le disinvolte  autorappresentazioni odierne degli Archetti e dei Campisi].

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